giovedì, settembre 11, 2008

Dopo asta: come è tassato il decreto?

Caro direttore
A seguito di un’asta giudiziaria una persona fisica è rimasta aggiudicataria di una casa per una civile abitazione, il cui esecutato era una persona fisica. Il decreto di trasferimento potrà essere tassato tenendo conto del valore catastale e non di quello di aggiudicazione?

Il meccanismo cui allude il lettore consiste, come noto, nella possibilità, prevista dalla Finanziaria del 2006, di assolvere - su richiesta della parte acquirente resa al notaio - le imposte di registro, ipotecaria e catastale con riferimento al valore catastale dell'immobile 'rivalutato' secondo determinati moltiplicatori e coefficienti, quando sia oggetto di cessione a favore di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, ed abbia caratteristiche di immobile ad uso abitativo e relative pertinenze.
Tale particolare modalità di definizione della base imponibile è stata introdotta dal legislatore per contrastare il fenomeno della occultazione degli effettivi corrispettivi e/o valori da dichiarare negli atti negoziali, e per consentire nel contempo la emersione dei reali valori di mercato degli immobili.
Di guisa che il meccanismo illustrato risulta incongruo rispetto agli atti giudiziari in generale e comunque rispetto ad atti e provvedimenti (come quello di cui al caso prospettato) che presuppongono l'esperimento di gare ed aste pubbliche o che sono perfezionati o emanati in sede di espropriazione forzata.
Ciò in quanto non è di fatto concepibile in riferimento ad essi che possa mai darsi luogo ad una sottoesposizione di corrispettivi e/o di valori rispetto a quelli reali, in considerazione della trasparenza e della garanzia di autenticità di tutti i segmenti in cui quei procedimenti si articolano.
In particolare poi nei procedimenti di espropriazione forzata immobiliare le imposte trovano applicazione rispetto ad un 'prezzo di aggiudicazione', e non già ad un 'valore' (come invece richiesto per il meccanismo accennato). Di questo si trova conferma anche nelle risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate del 17/5/2007 n. 102/E e del 1°/6/2007 n. 121.

a cura di “Comprar casa senza rischi”
Associazione di notai

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