martedì, agosto 02, 2005

Nella casa dell’ex, cornuti e mazziati

La ex moglie, infedele durante il matrimonio, dopo la separazione può vivere con il suo nuovo compagno nella casa di proprietà esclusiva del suo ex marito quando l'abitazione le sia stata assegnata in quanto i figli minorenni sono stati a lei affidati. Lo sottolinea la Cassazione con la sentenza 23786.
Con questa decisione la Suprema Corte ha respinto il ricorso di Donato P. contro la decisione della Corte di appello di Taranto che aveva stabilito che ''non potesse essere imposto, alla sua ex moglie, di non convivere con il suo attuale compagno nell'abitazione assegnatale perché si verificherebbe una illegittima restrizione della sua libertà personale''.
Invano contro questa pronuncia Donato P. ha reclamato in Cassazione sostenendo che era una pronuncia iniqua ''soprattutto sotto il profilo etico-morale, dato che al coniuge infedele era stato consentito il vantaggio di occupare la casa coniugale di sua esclusiva proprietà, posta in un fabbricato costruito per la sua famiglia d'origine ed abitato dai suoi genitori e dai suoi tre fratelli''. In tema di separazione personale - hanno spiegato i provvedimenti di affidamento dei figli minori prescindono dalle responsabilità dell'uno o dell'altro coniuge, e devono essere adottati con esclusivo riferimento al superiore interesse morale e materiale della prole stessa: e poi con la separazione, cessa l'obbligo di fedeltà reciproca fra i coniugi, prettamente connesso alla convivenza''. In pratica, dopo la separazione, chi ha ricevuto l'assegnazione della casa coniugale può viverci con chi gli pare.

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