mercoledì, agosto 27, 2008

Ristrutturare: e la detrazione?


Caro direttore,
ho iniziato i lavori per cambiare gli infissi della mia villetta al mare. E’ possibile detrarre dall’IRPEF le spese anche se i lavori non sono ancora terminati?
É detraibile dall'IRPEF una quota pari al 55% per le spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2010 relative ad interventi di sostituzione di infissi in qualsiasi tipo di edificio, fino ad un valore di 60.000 euro. Un recente decreto ha stabilito che questa detrazione è usufruibile anche per gli interventi iniziati ma non conclusi entro la fine del 2007 e solo, ovviamente, per le spese fatturate entro il 31 dicembre 2007. In tal caso, per poter usufruire della detrazione, è necessario che l’intervento risponda ai requisiti di legge, che sia asseverato da un tecnico abilitato e che venga inviata la comunicazione di fine lavori all’Enea entro 90 giorni (e non più 60) dal termine degli stessi.


Devo vendere una casa il cui preliminare è stato fatto a dicembre 2007. Ora l’acquirente mi chiede la certificazione degli impianti per concludere la vendita davanti al notaio a mie spese. Come devo comportarmi? L’acquirente vorrebbe acquistarlo per poi affittarlo: è necessaria lo stesso tale documentazione?
Con riferimento ai preliminari firmati prima del 27 marzo 2008 che non contengano l’espressa garanzia di chi vende circa la conformità degli impianti, è preferibile ritenere non applicabili i nuovi obblighi introdotti dal DM 37/2008 in quanto, nel silenzio del contratto, è meglio credere che l’acquirente si sia impegnato ad acquistarli “nello stato di fatto” in cui questi si trovano al momento del compromesso. Quindi, l’atto di vendita non dovrà riportare alcuna garanzia da parte del venditore né dovrà esservi allegata la dichiarazione di conformità o rispondenza. Il citato DM si occupa anche dei contratti di locazione disponendo che copia della documentazione che attesta la conformità degli impianti prevista per la vendita dell’immobile, sia consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualunque titolo, l’immobile e, dunque, anche all’inquilino. Come tutti gli obblighi previsti dal DM 37/2008 anche questo, tuttavia, è considerato liberamente derogabile dalle parti mediante espressa pattuizione.

a cura di “Comprar casa senza rischi”
Associazione di notai

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