Caro direttore
Ho un immobile in regime di comunione dei beni ma il mutuo dal 1990 al 2000
era intestato solo a me visto che in pratica sono stato l’unico a pagarlo, facendovi fronte con la mia retribuzione, visto che mia moglie era ed è casalinga. Ora sto affrontando la fase di separazione coniugale e vorrei sapere se, nella divisione del frutto della vendita dell'immobile, si possa tener conto di quanto io ho pagato per sostenere il mutuo?
L’articolo 177 del c.c. stabilisce quali beni rientrano nella comunione legale tra coniugi. In particolare, fanno parte della comunione “gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio” e “I proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi”.
Nel caso proposto sia l’immobile, acquistato in regime di comunione dei beni, sia la retribuzione percepita dal Lettore nel periodo di comunione, ricadono nella comunione stessa.Il successivo articolo 194 sancisce che la divisione dei beni deve essere effettuata “ripartendo in parti uguali l’attivo e il passivo”.
Pertanto si ritiene che nulla debba essere riconosciuto al Lettore. Il mutuo veniva pagato con parte della sua retribuzione che, tuttavia, alla luce di quanto sopra esposto, ricadeva interamente nella comunione legale. In ogni caso l’ultima parola spetta al Giudice.
Chieda al suo avvocato di sensibilizzare il Giudice su questo problema.
dott. Luca Ruggieri
Studio Zafarana (Milano)
a cura della Fondazione dei
Dottori Commercialisti di Milano
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